DIRETTIVA “CASE GREEN”
La direttiva europea (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia è entrata in vigore martedì 28 maggio 2024 venti giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre i singoli Stati membri avranno due anni per recepirne i contenuti. Alcune misure dovranno però essere adottate già nei prossimi mesi.
La direttiva europea “case green” mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo e raggiungere l’obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050 attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell’efficienza energetica.
L’impresa di costruzioni ICB 2002 srl, punta, grazie all’esperienza accumulata da tre generazioni del mondo delle costruzioni, e tramite il team interno di architetti e tecnici del settore, a garantire il miglioramento energetico del parco immobiliare nazionale attuale, tramite gli interventi elencati dalle direttive europee.
COSA SONO LE “CASE GREEN”
Possiamo definire “case green” gli edifici:
- a emissioni zero o quasi zero con una domanda molto bassa di energia, zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra;
- il cui consumo totale di energia primaria sia coperto da energia da fonti rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze, fornita da una comunità di energia rinnovabile (Comunità Energetica), proveniente da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento o da energia da fonti prive di carbonio;
- progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo di costi.
Obiettivo della direttiva “case green” è stimolare la riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici in tutta Europa, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del parco immobiliare degli Stati membri.
Per il perseguimento di questi obiettivi, la direttiva europea definisce:
- il quadro comune generale di una nuova metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l’applicazione di nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Allo stato di fatto il 35% degli edifici dell’UE hanno più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente dal punto di vista energetico, il tasso annuo di rinnovamento energetico è solo dell’1% circa.
Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale di ristrutturazione che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali e non; la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici dovrà essere trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.
Ogni Piano nazionale di Ristrutturazione degli edifici deve prevedere:
- una rassegna dettagliata del parco immobiliare;
- una tabella di marcia con obiettivi nazionali e indicatori di progresso;
- una valutazione delle politiche e delle misure di supporto;
- un’analisi del fabbisogno di investimenti;
- un’indicazione delle fonti di finanziamento;
- soglie specifiche per le emissioni di gas serra e il consumo energetico degli edifici;
- una traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale;
- una stima affidabile del risparmio energetico atteso.
Complessivamente il 55% della riduzione dei consumi energetici deve essere ottenuto tramite la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni inferiori.
Entro il 2030, le ristrutturazioni dovranno coinvolgere il 15% degli immobili non residenziali e, entro il 2033, il 26% degli edifici di classe energetica più bassa.
Secondo la direttiva, il 43% degli immobili meno efficienti dovrà essere riqualificato dal punto di vista energetico.
Dovranno essere a emissione zero:
- dal 2028 tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione;
- dal 2030 anche le nuove costruzioni residenziali private.
EDIFICI RESIDENZIALI
La direttiva “case green” richiede che ogni Stato membro adotti un piano di riqualificazione degli edifici al fine di ridurre l’energia primaria media utilizzata dagli edifici residenziali. In particolare, entro il 29 maggio 2026, ciascuno Stato:
- stabilisce una traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale, espressa come un calo del consumo medio di energia primaria in kWh/ (m2 a) dell’intero parco immobiliare residenziale durante il periodo 2020-2050
- individua il numero di edifici residenziali e unità immobiliari residenziali o la superficie coperta da ristrutturare ogni anno, compreso il numero o la superficie coperta da ristrutturare ogni anno, compreso il numero o la superficie coperta del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori e delle unità immobiliari residenziali.
Gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/ 8m2 a) dell’intero parco immobiliare residenziale:
- diminuisca di almeno il 16% entro il 2030:
- diminuisca di almeno il 20-22% entro il 2035.
EDIFICI NON RESIDENZIALI
Gli Stati membri stabiliscono norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali che garantiscono che tali edifici non superino la soglia massima di prestazione energetica basata sul consumo di energia primaria o finale (espressa in kWh/m2 anno). Le soglie massime di prestazione energetica vanno stabilite partendo dalla situazione immobiliare non residenziale esistente al 1 Gennaio 2020, utilizzando le informazioni disponibili e, se necessario, campionamenti statistici.
Ciascun Stato membro stabilisce:
- una soglia massima di prestazione energetica affinchè il 16% del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tale soglia (soglia del 16%);
- una soglia massima di prestazione energetica affinchè il 26% del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tale soglia (soglia del 26%).
Le norme minime di prestazione energetica garantiscono almeno che tutti gli edifici non residenziali siano al di sotto:
- della soglia del 16% entro il 2030;
- della soglia del 26% entro il 2033.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I due punti cardine della direttiva “case green” sono la riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in particolare l’energia solare.
Gli Stati membri dovranno garantire che i nuovi edifici siano “solar-ready”, ovvero “predisposti per il solare”, cioè idonei ad ospitare impianti fotovoltaici a solari termici sui tetti.
L’art.10 della direttiva “case green” stabilisce obblighi e tempistiche per l’installazione di impianti solari in edifici pubblici e non residenziali, nonché le linee guida per gli edifici residenziali e i parcheggi coperti.
Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti l’energia solare dovrà essere installata gradualmente, a partire dal 2027, laddove ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Il calendario delle disposizioni è il seguente:
- entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie utile superiore a 250 mq;
- entro il 31 dicembre 2027, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 2000 mq;
- entro il 31 dicembre 2028, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 750 mq;
- entro il 31 dicembre 2030, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 250 mq;
- entro il 2027, su tutti gli edifici non residenziali esistenti con una superficie utile superiore a 500 mq in cui l’edificio subisce un intervento che richiede un permesso amministrativo rilevante;
Entro il 2029 tutti i nuovi edifici residenziali e parcheggi coperti dovranno essere dotati di sistemi fotovoltaici.
CALDAIE A COMBUSTIBILI FOSSILI
La direttiva “case green” ha come obiettivo la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali; entro il 2050 il parco residenziale dovrà essere a zero emissioni.
Nella direttiva si legge che i 3/3 dell’energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Pertanto per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento, con l’obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.
A partire dal 1 Gennaio 2025, dovranno essere sospesi i sussidi per l’installazione di caldaie autonome che funzionano con combustibili fossili.
Sarà ancora possibile fornire incentivi finanziari per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore.
DEROGHE: GLI IMMOBILI ESCLUSI
Sono esclusi dagli obblighi della direttiva case green:
- edifici vincolati e protetti;
- immobili storici;
- edifici temporanei;
- chiese;
- abitazioni indipendenti con superficie < 50 mq;
- case vacanza, ovvero le seconde case occupate per meno di 4 mesi/anno;
- prevista anche la possibilità di esentare l’edilizia sociale pubblica, qualora i lavori di riqualificazione farebbero aumentare gli affitti in modo sproporzionato, rispetto al risparmio conseguibile nelle bollette energetiche.
RISTRUTTURAZIONE PROFONDA E IMPORTANTE
La direttiva “case green” per arrivare progressivamente all’obiettivo “edifici a zero emissioni”, avvierà un piano di riqualificazione del parco immobiliare europeo puntando sulle ristrutturazioni profonde e importanti.
La direttiva richiede l’introduzione di nuovi requisiti minimi e nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, la revisione delle regole che disciplinano la progettazione e la certificazione energetica.
Le nuove norme minime di prestazione energetica fissano un livello minimo per la prestazione energetica degli edifici esistenti e garantiscono l’effettiva ristrutturazione degli edifici inefficienti, i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti assicurando la profondità necessaria delle ristrutturazioni. Nella direttiva si fa riferimento a due tipologie di ristrutturazione:
- la ristrutturazione profonda, collegata alla trasformazione fisica dell’immobile che tende all’obiettivo “zero emissioni”;
- la ristrutturazione importante, parametrata all’impatto dell’ attività edilizia sul costo dei lavori o sula quantità di superficie ristrutturata.
La ristrutturazione profonda deve essere in linea con il principio dell’efficienza energetica, volta a ridurre le emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita e di quelle generate durante la ristrutturazione, concentrandosi sugli elementi edilizi essenziali, tra cui l’isolamento dei muri, dei tetti, dei pavimenti bassi, la sostituzione dei lavori di falegnameria esterni, la ventilazione e il riscaldamento o sistemi di riscaldamento e trattamento dei ponti termici, al fine di garantire il necessario comfort degli occupanti in estate e in inverno. Tale ristrutturazione, ai fini della prestazione energetica affronta diversi aspetti, tra cui:
- qualità degli ambienti interni;
- condizioni di vita delle famiglie vulnerabili;
- aumento della resilienza ai cambiamenti climatici;
- miglioramento degli standard ambientali;
- resilienza ai rischi di catastrofi;
- resilienza sismica compresa;
- eliminazione delle sostanze pericolose, tra cui l’amianto, ecc.
All’art.17, la direttiva “case green” chiede agli Stati membri di incentivare con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico la ristrutturazione profonda per fasi.
Qualora non sia tecnicamente o economicamente fattibile trasformare un edificio in un edificio a zero emissioni, può essere agevolata come una ristrutturazione profonda un intervento che si traduca in una riduzione di almeno il 60% del consumo di energia primaria.
La ristrutturazione importante costituisce un’occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Agli Stati membri spetterà stabilire se una ristrutturazione è importante quando:
- il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25% del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato;
oppure
- la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.
All’art.8 della direttiva viene stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza. Prendono in considerazione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni della qualità degli ambienti interni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l’amianto, l’accessibilità per le persone con disabilità.
D.M REQUISITI MINIMI
Nel D.M. 26/06/2015 le ristrutturazioni importanti vengono classificate in:
- ristrutturazione importante di primo livello;
- ristrutturazione importante di secondo livello.
Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
La ristrutturazione di primo livello e quella di secondo livello sono due tipi di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si differenziano per l’entità e la complessità degli interventi.
La ristrutturazione di primo livello è un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e include la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione complessiva.
La ristrutturazione di secondo livello, è un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ma non include necessariamente la ristrutturazione dell’impianto termico. I requisiti di prestazione energetica si applicano solo alla parte dell’edificio oggetto dell’intervento, e non all’intero edificio.
La ristrutturazione di primo livello prevede interventi più invasivi e complessi che richiedono una maggiore attenzione alla progettazione e alla realizzazione, mentre la ristrutturazione di secondo livello prevede interventi meno invasivi e complessi che possono essere realizzati con minor impegno e costi. Entrambe le tipologie di intervento possono beneficiare di incentivi fiscali e agevolazioni che possono ridurre i costi e aumentare il valore dell’edificio.
SMART READINESS DEGLI EDIFICI
La direttiva “case green” prevede a partire dal 2027 l’adozione di un nuovo indice che misura l’intelligenza degli edifici (Smart Readiness Indicator – SRI), confermando che la domotica, grazie alla sua capacità di integrare le tecnologie più avanzate di automazione e controllo, è un pilastro fondamentale per l’efficienza energetica degli immobili e la realizzazione di edifici a emissioni zero.
L’art.15 della direttiva “case green” affida alla Commissione il compito di definire un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale sistema comune stabilisce:
- la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza (SRI – Smart readiness indicator);
- una metodologia per calcolarlo.
L’IRS è quindi un indice che consente di valutare l’intelligenza degli edifici in base alla loro capacità di svolgere tre funzionalità chiave:
- ottimizzare l’efficienza energetica e le prestazioni complessive in uso;
- adattare il loro funzionamento alle esigenze dell’occupante;
- adattarsi ai segnali provenienti dalla rete (ad esempio flessibilità energetica).
MOBILITA’ SOSTENIBILE
Gli edifici non residenziali con più di cinque posti auto – di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante – dovranno garantire:
- l’installazione di almeno un punto di ricarica per ogni cinque posti auto;
- l’installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti, cioè condotti per cavi elettrici, per i restanti posti auto, per consentire l’installazione in un secondo momento di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L;
- spazi per il parcheggio delle biciclette che rappresentano almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale degli utenti degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio richiesto anche per le biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette standard.
Tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto devono garantire entro il 1 gennaio 2027 l’installazione di almeno un punto di ricarica per ogni dieci posti auto.
Nel caso di edifici di proprietà o occupati da enti pubblici, gli Stati membri devono garantire il precablaggio per almeno uno su due posti auto entro il 1 gennaio 2033.
Gli edifici residenziali con più di tre posti auto – di nuova costruzione o sottoposti a una ristrutturazione importante – devono garantire:
- l’installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti, cioè condotti per cavi elettrici, per i restanti posti auto, per consentire l’installazione in un secondo momento di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L;
- l’installazione di almeno un punto di ricarica per i nuovi edifici residenziali;
- almeno due spazi per il parcheggio delle biciclette per ogni unità abitativa.
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